L’aspetto determinante nella realizzazione di un edificio industriale, destinato alla produzione e alla trasformazione di beni è sicuramente la capacità di essere flessibile e funzionale in base alla destinazione d’uso, nella più stretta osservanza delle norme in materia di qualità e sicurezza sul luogo di lavoro.

Ci occupiamo della realizzazione di:

  • Costruzione edifici "chiavi in mano".
    Costruzione prefabbricati.
    Costruzione capannoni industriali.
    Costruzione strutture complementari.

Offriamo servizio di:

  • Analisi delle esigenze specifiche
    Progettazione della soluzione
    Pianificazione dell'intervento
    Installazione e certificazione
    Manutenzione periodica

Tipologie di Intervento:

  • Realizzazione da zero
    Realizzazione su progetto
    Manutenzione, restauro, ampliamento

Le nostre realizzazioni sono conformi alle vigenti normative inerenti il:
TRATTAMENTO ACQUE REFLUE IMPIANTO RACCOLTA TRATTAMENTO SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE DI DILAVAMNETO TRATTAMENTO DI DISSABBIATURA E DISEOLAZIONE

  • La normativa di riferimento è rappresentata dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, intitolato “Testo unico sulle acque” recante "Norme in materia ambientale", pubblicato nella G.U. n. 88 del 14/04/2006.
    Per quanto riguarda le acque meteoriche il D.L. 152/06, all’art. 113 “Acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne” precisa che:
  • Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le regioni, previo parere del Ministero dell’Ambiente e tutela del territorio disciplinano le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate ed i casi in cui richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione.
  • Le Regioni disciplinano altresì i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari casi nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.
  • E' comunque vietato lo scarico di acque meteoriche nelle acque sotterranee.

La prima legge che affronta l'argomento in modo diretto è la L.R. della Lombardia 27 maggio 1985 n.62, relativa alla "normativa sugli insediamenti civili delle pubbliche fognature e tutela delle acque sotterranee dell'inquinamento", dove per la prima volta spicca la definizione di "acque di prima pioggia".
La norma attualmente in vigore in Regione Lombardia è il R.R. 24 Marzo 2006 n.4 che disciplina lo smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne in attuazione dell’articolo 52 comma 1 lettera a) della Legge Regionale 12 Dicembre 2003 n. 26.
Tale Regolamento definisce “evento meteorico una o più precipitazioni, anche tra loro temporalmente distanziate, di altezza complessiva di almeno 5 mm, che si verifichino o che si susseguano a distanza di almeno 96 ore da un analogo precedente evento e definisce acque di prima pioggia quelle corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull’intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta acque meteoriche.
Al fine di definire le portate si assumono coefficienti di afflusso pari a 1 per superfici impermeabilizzate. 
In sostanza viene prevista la separazione, l’intercettazione ed il trattamento di una parte rilevante delle acque meteoriche provenienti dal dilavamento di superfici pavimentate a rischio di inquinamento, definite acque di prima pioggia. Questo volume d'acqua è considerato quello con il più alto carico inquinante e quindi necessita di essere raccolto in apposite vasche e trattato in modo adeguato prima di essere inviato al corpo recettore.
Le Regioni hanno già provveduto ad emanare regolamenti in materia, sono di seguito elencate:

  • REGIONE LIGURIA: R.R. 10 Luglio 2009 N. 4.
  • REGIONE VALLE D'AOSTA: L.R. 24-08-1982 N. 59.
  • REGIONE PIEMONTE: D.P.G.R. 13/R 4-12-2006
  • REGIONE VENETO: D.G.R. n. 2884 del 29 settembre 2009
  • REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA: L.R. N. 16 del 05-12-2008
  • REGIONE EMILIA ROMAGNA: Delib. n.2184 27-12-2007
  • REGIONE TOSCANA: L.R. 28/2010 che modifica la Legge Regionale 20/2006
  • REGIONE MARCHE: Delibera 07.02.2005 n. 157
  • REGIONE UMBRIA: DGR 9 luglio 2007, n. 1171
  • REGIONE ABRUZZO: L.R. 17/08
  • REGIONE LAZIO: D.C.R. 27/09/07, n.42
  • REGIONE CAMPANIA: D.C.R. 6/07/2007, n.1220
  • REGIONE PUGLIA: D.C.E.A. n.282 21/11/03
  • REGIONE BASILICATA: L.R. 17/01/94, n.3
  • REGIONE CALABRIA: L.R. 03/10/97 N. 10
  • REGIONE SARDEGNA: L.R. N.34 21-02-1997
  • REGIONE SICILIA: L.R. 27/86

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